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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 ottobre 2020, n. 28667, ha affermato che, in tema di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis d.lgs.74/2000 – che si ricorda essere reato a condotta unisussistente che si realizza e consuma con l’omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta dell’anno precedente – l’eventuale riduzione dell’imposta non versata, successivamente alla consumazione del reato, per effetto di pagamenti eseguiti dal debitore o da terzi, risulta priva di rilievo quanto alla verifica del superamento della soglia di rilevanza penale dell’omissione, per la quale occorre avere riguardo al momento di consumazione del reato, successivamente al quale la riduzione del debito al di sotto di detta soglia non ne esclude la rilevanza penale. Secondo la Corte, inoltre, nel caso di specie, non avrebbe potuto trovare applicazione nemmeno la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 13, co. I, d.lgs. 74/2000, atteso che questa presuppone in ogni caso il pagamento integrale del debito tributario: non si ritiene sufficiente ai fini dell’applicabilità della menzionata causa di non punibilità il solo accordo – come nel caso concreto – tra il debitore e l’Erario per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della sua scadenza.