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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 ottobre 2020, n. 27566, si è pronunciata sul differente atteggiarsi dell’elemento soggettivo nel reato di bancarotta semplice e in quello di bancarotta fraudolenta. La Suprema Corte ha in particolare affermato che «ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice r.d. n. 267 del 1942, ex art. 217, comma 2, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2) r.d. cit., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore».