argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 15 novembre 2018, ha affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto di voto, all’assuntore e co-proponente del concordato preventivo può essere applicato, in via analogica, quanto previsto dall’art. 163, comma 7, l.f. per il creditore che presenta una proposta di concordato concorrente. Pertanto, l’assuntore del concordato preventivo, che riveste anche la qualità di creditore della società ammessa, può esprimersi sulla proposta concordataria purché inserito in un’autonoma classe. Inoltre, il Tribunale di Milano, pur avendo accertato la non corretta formazione delle classi da parte della società proponente, ha deciso per l’omologazione del concordato dopo essere ricorso alla cd. “prova di resistenza” e aver verificato che la maggioranza per classi sarebbe stata comunque raggiunta.