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Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 818/2020, ha affermato che non legittima il diritto di recesso, ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., la modificazione statutaria alla clausola dell’oggetto sociale diretta a permettere alla società di svolgere l’attività che ha sempre svolto, escludendo la menzione di un’attività che non ha e non avrebbe mai svolto. Infatti, l’art. 2437, comma 1, lett a), c.c., prevede il diritto del socio di una S.p.A. di recedere dalla società nel caso in cui non abbia concorso alla deliberazione riguardante “la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società”. Ne consegue che la modifica statutaria, sia essa di tipo ampliativo o restrittivo, deve provocare un “cambiamento significativo dell’attività della società”, deve pertanto verificarsi una rottura dell’originario patto sociale, mentre, modifiche non significative sono considerate irrilevanti, così da evitare il rischio di strumentalizzare modifiche formali o marginali. I criteri per qualificare come significativo o meno il cambiamento dell’attività della società sono legate alla valutazione dell’attività della società e del rischio che la stessa esprime, ossia ciò che rileva è l’attività che la società effettivamente svolge o ha svolto.