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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 1185/2020, ha affermato che, nell’ambito di aumenti di capitale sociale deliberati nel corso della vita della società, qualora il socio risulti moroso nell’esecuzione dei versamenti dovuti, non può comunque essere escluso dalla società, atteso che risulta titolare della partecipazione sociale sin dalla sua costituzione; ne consegue che l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente al debito di sottoscrizione relativo all’aumento non onorato, ad eccezione del caso in cui lo statuto sociale preveda l’indivisibilità della quota. Il socio moroso di società a responsabilità limitata non è, inoltre, ammesso – ai sensi di quanto previsto dall’art. 2466 c.c. – ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, tuttavia, non perde il diritto di controllo sugli affari sociali ex art. 2476, comma 2, c.c. sino a quando lo stesso resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori.