<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/12/2020 - Vigilanza ex art. 2476, comma 2 c.c.: il diritto viene conservato dal nudo proprietario

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 27 luglio 2020, ha affermato che nelle società a responsabilità limitata il diritto di vigilare sulla gestione, ex art. 2476, comma 2 c.c., spetta al socio nudo proprietario della partecipazione, anche nel caso in cui i diritti amministrativi connessi alla quota in questione siano stati attribuiti all’usufruttario. In tale caso, infatti, il diritto citato costituisce un tratto caratterizzante la tipologia di società prescelta, e non può essere limitato da previsioni statutarie: non risulta possibile il richiamo agli artt. 2471-bis e 2352 c.c. per l’attribuzione del potere di vigilanza in via esclusiva all’usufruttuario, poiché esso è una prerogativa del socio.