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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 settembre 2020, n. 19556, si è espressa in tema di responsabilità degli amministratori non esecutivi, sottolineando come questi ultimi siano solidalmente responsabili per le violazioni commesse dagli altri membri nel caso in cui non abbiano ottemperato al dovere di agire informati. Nel caso de quo, un amministratore senza deleghe di una banca ricorreva al fine di dimostrare la mancanza di responsabilità per i fatti commessi dagli altri amministratori: lo stesso asseriva come la combinata lettura degli artt. 2381 c.c. e 2392 c.c. da una parte provasse il superamento del rischio di responsabilità oggettiva per fatto altrui, dall’altra costituisse un’esimente dovuta al fatto che l’obbligazione di agire informati dipende dalle informazioni comunicate dal delegato. La Suprema Corte ha evidenziato come l’obbligo di agire informati presupponga il divieto di inazione in situazioni conosciute o conoscibili, pertanto l’amministratore non esecutivo risponde nel caso in cui «non abbia impedito fatti pregiudizievoli [degli altri amministratori] in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze». Per tale ragione, il consiglio di amministrazione, avendo potere direttivo ed avocativo per tutte le operazioni della delega, deve filtrare le informazioni ricevute dai delegati per mezzo della conoscenza del campo di operatività della società scaturente dalla natura dell’incarico ricoperto. La Corte di Cassazione ha affermato, inoltre, come un ulteriore spunto normativo che riduce il campo di inazione sia l’art. 2380-bis c.c., il quale attribuisce il potere di gestione agli amministratori ma non distingue tra delegati e deleganti. Del medesimo tenore risulta anche l’art. 2086, comma 2 c.c., il quale non discerne il soggetto che deve attivarsi per l’adozione di idonei strumenti per il superamento della crisi. La diligenza del consigliere non esecutivo, dunque, deve oltrepassare la ricezione passiva di informazioni da parte del delegato, trovando il limite alla propria responsabilità nella frode di quest’ultimo.