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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 24 settembre 2020, ha affermato che l’operato degli amministratori – in ottemperanza di quanto prescritto dall’art. 2086 c.c. – è sindacabile nei limiti del principio della business judgment rule. Per tale ragione, la responsabilità in capo all’organo gestorio risulta integrata nel caso in cui non sia stato adottato alcun assetto organizzativo, poiché, in caso contrario, vi è la possibilità di sottoporre la struttura – attraverso una valutazione ex ante – al sindacato giudiziale ex art. 2409 c.c. secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza.