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Il Tribunale di Torino, con Ordinanza del 18 settembre 2020, ha affermato che l’acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale, ma – trovandoci in un regime di libera concorrenza – ciò risulta accettabile nel caso in cui si tratti di clienti già in rapporti con l’impresa di cui si era dipendenti. Il Tribunale di Torino ha evidenziato come le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza – anche non costituenti dei segreti in sé – rappresentino un patrimonio aziendale con un rilevante valore economico, non destinato ad essere diffuso nel mercato esterno. L’appropriazione dei dati e l’utilizzo dei medesimi per la replica delle offerte e delle strategie elaborate da un determinato soggetto integrano il reato di concorrenza parassitaria e concorrenza per scorrettezza professionale e violazione di informazioni riservate. In tale contesto, da una parte non possono essere considerati oggetto di protezione ex artt. 98 e 99 c.p.i. le liste dei clienti che si traducano in una mera elencazione di nominativi e indirizzi facilmente accessibili sul mercato, dall’altra parte deve essere tutelato l’ex datore di lavoro attraverso l’inibizione dell’accesso alle informazioni ottenute slealmente per un sufficiente periodo temporale. In conseguenza di ciò, il Tribunale di Torino – riprendendo quanto affermato dal Tribunale di Bologna nella Sentenza del 15 luglio 2013 – ha stabilito come l’ex dipendente non possa utilizzare a favore di sé stesso o di altri le informazioni che oltrepassano le proprie conoscenze professionali e che, anche se non rientranti nell’ambito dell’art. 98 c.p.i., sono state acquisite dall’azienda di provenienza. In tema di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3 c.c., risultano, quindi, tutelate tutte le informazioni normalmente accessibili ai dipendenti, ma che possiedono carattere di riservatezza.