argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad istanza di interpello n. 536/2020, rammentando che l’amministrazione finanziaria non può opporre in compensazione debiti dell’imprenditore maturati ante procedura concordataria con il credito IVA chiesto a rimborso dall’imprenditore e formatosi durante la procedura, ha confermato la possibilità di compensare crediti e debiti IVA maturati in pendenza di concordato, pur in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo maturati ante procedura superiori ad euro 1.500. Il credito chiesto a rimborso dovrà comunque essere assistito da garanzia secondo le disposizioni dell’art. 38-bis del d.p.r. n. 633/1972.