argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: opposizione allo stato passivo - nuove eccezioni del curatore - ammissibilità
La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 6 ottobre 2020, n. 21490, ha chiarito che, in sede di opposizione allo stato passivo, non si applica la preclusione prevista dall’art. 345 c.p.c. alle nuove eccezioni che possono essere proposte nel giudizio dal curatore. Al giudice che deve decidere sull’opposizione è affidato il riesame a cognizione piena dell’esito della cognizione sommaria dell’accertamento del passivo e, pur non modificando il thema dispuntandum e non ammettendo domande riconvenzionali della curatela, deve consentire la piena espressione del diritto di difesa della procedura fallimentare, anche attraverso la formulazione di nuove eccezioni che non erano state esaminate dal giudice delegato.