argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 settembre 2020, depositata in data 22 ottobre 2020, n. 23139, ha chiarito che anche nell’ambito del concordato preventivo con continuità aziendale la cessione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell’esercizio di impresa ex art. 186-bis, comma 1, l.f. deve avvenire secondo il disposto di cui all’art. 182 l.f., ossia – nell’interesse dei creditori – mediante procedura competitiva e con adeguate forme di pubblicità che assicurino la massima informazione e partecipazione degli interessati. Solo in tale fattispecie, il giudice delegato può ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; di contro, qualora la cessione sia frutto della continuazione dell’attività di impresa e sia, pertanto, avvenuta secondo la libera iniziativa economica dell’imprenditore in concordato, la cancellazione delle formalità pregiudizievoli dovrà seguire le regole del diritto comune.