argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 settembre 2020, depositata in data 22 ottobre 2020, n. 23140, ha chiarito che può definirsi “a titolo gratuito” ed è, quindi, inefficace rispetto ai creditori concorsuali, ai sensi dell’art. 64 l.f., il negozio posto in essere dal debitore poi fallito, che non comporta per quest’ultimo un concreto vantaggio patrimoniale, ancorché indiretto; pertanto, è da ritenersi oneroso il negozio dal quale il fallito ottiene un vantaggio tale da neutralizzare il pregiudizio arrecato ai creditori dall’operazione apparentemente gratuita e depauperativa. Pertanto – espone la Suprema Corte – la valutazione della gratuità o meno del negozio deve essere effettuata avendo esclusivo riguardo alla causa concreta del medesimo, ossia agli interessi che l’operazione concretamente realizza, quindi all’interesse del debitore sotteso all’operazione nella sua interezza.