<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Legittimo il credito per differenziale IVA sorto a seguito della sottoscrizione di un contratto di permuta

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 gennaio 2019, n. 6930, depositata in data 11 marzo 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ammissione al passivo fallimentare del credito IVA derivante dalla permuta di due beni fra loro equivalenti ma soggetti a diversa imposizione IVA, nonché in merito all’applicazione degli art. 44 e 45 l.f. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che il credito IVA sorto a seguito della sottoscrizione di un contratto di permuta ha fonte legale nella regolare fattura emessa dai soggetti coinvolti nel contratto stesso e, pertanto, il credito per differenziale IVA è legittimo anche se il contratto non contiene particolari accordi in tal senso. Ciò, anche per effetto di quanto previsto dall’art. 1374 c.c., secondo il quale il contratto obbliga le parti non solo con riguardo a quanto espressamente in esso contenuto, bensì anche con riferimento a tutte le conseguenze che da esso derivano. In secondo luogo, nel caso de quo, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che le disposizioni di cui agli art. 44 e 45 l.f. non si applicano al cessionario del credito, in quanto applicabili solamente agli atti dispositivi compiuti dal fallito.