argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 giugno 2020, depositata in data 29 ottobre 2020, n. 23925, ha chiarito che l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con liquidazione dei beni non determina di per sé l’impossibilità giuridica della continuazione dei rapporti di lavoro in essere, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 1256 c.c. Questi ultimi, infatti, continuano sino all’effettivo recesso esercitato da una delle parti.