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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 ottobre 2020, depositata in data 2 novembre 2020, n. 24242, ha stabilito che l’intervenuto fallimento del contribuente appellato e non ancora costituito entro il termine per la costituzione in giudizio e per la proposizione dell’eventuale appello incidentale determina l’interruzione automatica del processo tributario, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 546/1992 – che ne prevede l’interruzione per la perdita della capacità della parte di stare in giudizio – e dell’art. 43 l.f.; ne deriva, pertanto, l’invalidità delle attività processuali eventualmente svolte nella contumacia del contribuente, qualora il curatore non si costituisca o il giudice non rilevi d’ufficio l’evento interruttivo. Per l’eventuale riassunzione trova applicazione l’art. 43, comma 2, d.lgs. 546/1992, che prevede la possibilità per le parti di riassumere la causa entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, con evidente necessità, ai fini del computo del termine de quo, di un provvedimento del giudice tributario dichiarativo dell’evento interruttivo.