argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 1° luglio 2020, depositata in data 3 novembre 2020, n. 24269, ha affermato che il subentro del curatore nell’azione revocatoria esercitata, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dal singolo creditore in un momento antecedente la dichiarazione di fallimento della società convenuta, determina una modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto l’azione originariamente proposta viene estesa a beneficio di tutti i creditori concorrenti; tuttavia, ciò non significa che l’azione viene intrapresa ex novo dal curatore, non intervenendo alcun sostanziale mutamento né del thema probandum né del thema decidendum. In altri termini, il subentro del curatore nell’azione revocatoria ordinaria resta limitato al petitum originario, ossia agli atti impugnati lesivi degli interessi del creditore proponente l’azione e non può determinare un’estensione dell’azione ad altri atti impugnati ritenuti dal giudice potenzialmente non pregiudizievoli delle ragioni creditorie del creditore procedente, ancorché lesivi della garanzia generica a danno di tutti i creditori.