<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/12/2020 - Opponibile ai creditori il sequestro preventivo disposto dopo il deposito della domanda di concordato

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 settembre 2020, depositata in data 3 novembre 2020, n. 24326, ha stabilito che deve ritenersi opponibile ai creditori il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per reati tributari, ancorché adottato dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, non potendo trovare applicazione l’art. 168 l.f., che vieta l’inizio di azioni cautelari sul patrimonio del debitore. La misura cautelare de qua – espone la Suprema Corte – è da intendersi proposta nell’interesse pubblico alla soppressione dei reati e non a mera tutela dell’interesse particolare dello Stato alla soddisfazione del proprio credito. Non vi è, in definitiva, un conflitto tra creditori concorrenti, ma tra creditori ed effettività dell’azione penale obbligatoria, che non può essere inibita dalla procedura concorsuale; né l’impegno del debitore di soddisfare, nella proposta concordataria, il credito tributario può ritenersi sufficiente a bloccare la misura cautelare disposta.