argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 settembre 2020, depositata in data 9 novembre 2020, n. 25025, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della verifica dei presupposti dimensionali di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.f., la produzione dei bilanci d’esercizio, sebbene costituenti “prova privilegiata”, non può essere decisiva per la decisione sulla declaratoria di fallimento. A tal fine – rammenta la Suprema Corte – deve ritenersi idoneo qualsiasi documento atto a provare la reale situazione economico-patrimoniale dell’impresa, quindi l’intero comparto delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., nonché qualunque altra documentazione formata dal debitore o da terzi. Infine, la Suprema Corte ha chiarito che l’eventuale giudizio di inattendibilità di un particolare documento contabile non può automaticamente investire l’intera contabilità prodotta in giudizio.