<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/12/2020 - La cassazione interviene in tema di recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: fallimento del cessionario - art. 26 D.P.R. 633/1972 - nota di credito

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 28 gennaio 2020, depositata in data 16 novembre 2020, n. 25896, è intervenuta in tema di recupero dell’IVA nell’ambito delle procedure concorsuali. In particolare, la Suprema Corte, richiamando la disciplina e l’orientamento dell’Unione Europea e tenuto anche conto della durata media delle procedure fallimentari in Italia (circa dieci anni), ha stabilito che, ai fini dell’emissione della nota di credito ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/1972, non è necessaria la certezza dell’irrecuperabilità dell’imposta derivante dell’infruttuosità della procedura concorsuale, ma è sufficiente che vi sia, per il soggetto passivo, una ragionevole probabilità di non vedersi pagata la fattura emessa. Inoltre, nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la legittimità della cartella di pagamento per omesso versamento dell’IVA, fatta pervenire al fornitore che non aveva emesso nota di credito anche a fronte dell’intervenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, in quanto la mancata emissione della nota di credito era stata neutralizzata della condotta del curatore del fallimento della società cessionaria, che aveva operato la variazione IVA, evidenziando un debito IVA pari alla detrazione in precedenza operata dalla società in bonis, con eliminazione in tempo utile del rischio per l’Erario di perdita di gettito fiscale.