argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 535 del 6 novembre 2020, ha affermato che, anche in caso di accesso alla procedura di concordato preventivo, il rimborso dell’eccedenza IVA formatasi in pendenza della procedura concorsuale richiede la presentazione della garanzia di cui all’art. 38-bis, comma 4, D.P.R. 633/1973. L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione finanziaria non può opporre in compensazione crediti tributari che si sono formati in un momento antecedente l’ammissione alla procedura concordataria: in altre parole, alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato dall’istante successivamente alla domanda di concordato preventivo è inopponibile la compensazione con debiti tributari sorti anteriormente.