argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 settembre 2020, depositata in data 23 novembre 2020, n. 26568, ha stabilito, in tema di concordato preventivo, come l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente (ex art. 169-bis l.f.) presupponga che, al momento della presentazione della domanda, esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale. Dall’affermazione di tale principio consegue che l’istituto de quo non sia applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione (come nel caso preso in esame dalla Suprema Corte). Nella sentenza de qua, inoltre, viene precisato come, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, il Giudice sia tenuto a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l’autorizzazione allo scioglimento dal contratto in parola (a norma dell’art. 169-bis l.f.), abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, in modo da evitare che si verifichi un ingiusto pregiudizio a carico dell’altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario. E, qualora sia necessario l’accertamento (con efficacia di giudicato) circa l’esistenza, l’entità e il rango del credito relativo all’indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, esso va effettuato nelle forme della cognizione ordinaria, come per tutti i crediti concorsuali, tenendo in considerazione che esso va soddisfatto come se fosse credito anteriore al concordato, anche quando la facoltà di scioglimento sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso ex art. 161 l.f.