argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 luglio 2020, depositata in data 12 novembre 2020, n. 31802, ha stabilito che, nelle fattispecie di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di fatto di una società dichiarata fallita, è responsabile a norma dell’art. 40 cpv. c.p., per non avere impedito la realizzazione del reato da parte di altri organi societari. Tale decisione è allineata all’orientamento costante della Suprema Corte che riconosce la responsabilità dell’amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell’attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura (rispondendo penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all’esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata la giurisprudenza nel senso della estensibilità della disposizione di cui all’art. 2639 c.c.). L’amministratore di fatto, si precisa, risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate, e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicché egli è gravato dell’intera gamma dei doveri ai quali è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. Di conseguenza, sul piano processuale, è necessaria la prova della gestione della società da parte dell’amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società, quali le deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la mancata conoscenza dell’amministratore di diritto da parte dei dipendenti.