argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 ottobre 2020, depositata in data 25 novembre 2020, n. 33117, ha chiarito come non sia possibile imputare all’amministratore della società fallita il reato di bancarotta per il dissesto della società cui aveva conferito l’unico ramo d’azienda, se il conferimento risulta congruamente remunerato. Nel caso di specie, il conferimento in questione era stato operato dall’amministratore unico della società liquidata e poi fallita in favore di altra società, dalla quale, in cambio, otteneva l’intero capitale sociale. Acclarato come congruo il corrispettivo ricevuto dalla prima società poi fallita (pari all’intero capitale sociale di quella beneficiaria del conferimento) poteva essere escluso il danno ai creditori della società fallita. Il successivo dissesto della società beneficiaria dell’iniziale conferimento fa emergere però profili di responsabilità per la gestione operata, come la richiesta di un canone di locazione del tutto incongruo ad altra società detenuta a sua volta dal medesimo imprenditore. Ma l’imputazione per tali condotte distrattive o dissipatorie va posta in capo all’amministratore della società beneficiaria dell’iniziale conferimento e non alla medesima persona in qualità di amministratore della società fallita, anche se unico proprietario della società acquisita.