argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Appello di Salerno, con Sentenza del 2 settembre 2020, n. 997, ha affermato che l’eventuale violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario non determina – nel caso di specie – l’invalidità del contratto, in quanto non si configura una violazione ex art. 1418 c.c.; tale norma prevede infatti che le regole imperative violate attengano alla struttura o al contenuto del contratto stesso e non alle trattative o all’esecuzione. Nel caso in esame, parte attrice aveva richiesto di dichiararsi la nullità dei contratti intercorsi con l’istituto di credito a causa della violazione degli obblighi informativi dell’intermediario; tuttavia il Tribunale aveva respinto la domanda di parte attrice in quanto quest’ultima era un investitore abituale ed esperto e l’intermediario aveva provveduto ad una adeguata informativa circa la rischiosità del prodotto. La Corte di Appello ha dunque confermato la decisione assunta in primo grado.