argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Consiglio di Stato, con Sentenza del 16 novembre 2020, n. 7052, ha chiarito che il divieto di nova in appello (ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm.) riguarda il solo ricorrente in primo grado, e non le altre parti del processo, le quali potrebbero pure non essersi costituite nel grado precedente: sicché, in linea di principio, queste ultime possono far valere in sede di appello qualunque motivo ritengano utile a criticare le conclusioni loro sfavorevoli cui sia giunta la sentenza impugnata.