argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Sentenza depositata in data 30 ottobre 2020, n. 30206, ha precisato che la restituzione di somme da parte di chi abbia emesso fatture false in favore di chi le utilizzi (nella specie la riconsegna di assegni tramite girata), non configura il reato di riciclaggio, in quanto tali importi non rappresentano il profitto della fattispecie di cui all’art. 3 d.lgs. 74/2000. Non costituiscono infatti il profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, le somme fittiziamente fatte pervenire ad una società per dare prova all’effettività all’emissione da parte della stessa, di fatture relative a operazioni inesistenti, in quanto il profitto del predetto reato coincide con il risparmio d’imposta che ricava attraverso l’annotazione in contabilità e la successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte operazioni fiscali, Pertanto, non trattandosi di somme di provenienza delittuosa, non è configurabile il reato di riciclaggio.