argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’art. 3, comma 1-bis del Decreto Legge n. 125/2020 (convertito con Legge n. 159/2020), ha introdotto un’importante novità – con modifica alle disposizioni del Codice della crisi – in tema di adesione al concordato o all’accordo di ristrutturazione da parte dell’erario e degli enti previdenziali, stabilendo che, anche in mancanza della loro adesione alla proposta, il concordato – o l’accordo di ristrutturazione - possa comunque essere omologato se il voto dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali è determinante o decisivo per raggiungere le percentuali previste dalla legge e dalla relazione del professionista esperto emerge la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. La modifica normativa anticipa in parte l’applicazione del Codice della crisi (il c.d. cram down), ma non fissa un limite temporale – contrariamente all’art. 63 D. Lgs n. 14/2019 – e si applica anche alle procedure pendenti non ancora omologate, con esclusione di quelle che verranno avviate dal 1° settembre 2021.