argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 ottobre 2020, depositata in data 13 novembre 2020, n. 25663, ha affermato che il creditore opponente, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, deve solo indicare specificamente i documenti già prodotti dinnanzi al giudice delegato, affinché possano essere acquisiti dal fascicolo fallimentare. Nel caso in esame, il tribunale aveva dichiarato inammissibile un’opposizione perché il creditore non aveva provato la tempestività dell’opposizione, la domanda di ammissione al passivo, nonché la relativa documentazione a supporto e il provvedimento di rigetto del giudice delegato; l’ordinanza, accogliendo il ricorso del creditore, afferma che, per suddette informazioni, il giudice dell’opposizione può accedere direttamente al fascicolo fallimentare e il creditore deve solo indicare i documenti dei quali intende avvalersi.