argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 febbraio 2020, depositata in data 15 giugno 2020, n. 11524, ha stabilito, in tema di concordato preventivo, che qualora vi sia un contratto a prestazioni corrispettive pendente, questo, per essere sospeso o sciolto (su autorizzazione del giudice), non deve aver avuto esecuzione, considerando le prestazioni principali del sinallagma. Tale intervento della Suprema Corte chiarisce che il controllo svolto dal giudice, il quale deve autorizzare la sospensione o lo scioglimento, si inserisce all’interno della più ampia valutazione volta a verificare le condizioni di ammissibilità del concordato preventivo e della fattibilità del piano (il quale non sporadicamente prevede la sospensione ovvero lo scioglimento di contratti pendenti) onde tutelare l’interesse pubblicistico di regolare lo svolgimento della procedura concorsuale.