argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 febbraio 2020, depositata in data 12 febbraio 2020, n. 14010, ha chiarito come, nelle società di persone, la condotta del socio amministratore che effettui dei prelievi dalle casse sociali assertivamente per somme corrispondenti a crediti vantati dal medesimo per prestazioni lavorative svolte in favore della società, integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale. Ciò in quanto, il rapporto de quo (tra il socio amministratore e la società) non è assimilabile ad un contratto d’opera, ovvero ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifica il credito per il lavoro prestato, dovendo l’eventuale sussistenza (autonoma e parallela) essere verificata attraverso l’accertamento dello svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al ruolo svolto. Il rapporto tra il socio amministratore e la società è, infatti, di immedesimazione organica, per il quale il potere di amministrare è strettamente connesso alla responsabilità illimitata del socio (che ha un interesse nella gestione dell’attività).