argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 3 novembre 2020, depositata in data 7 dicembre 2020, n. 27939, è intervenuta in tema di revocatoria fallimentare, fornendo – in particolare – un’interpretazione della nozione di “termini d’uso” di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.f. La Suprema Corte ha affermato che tale espressione deve essere intesa facendo riferimento non solo ai termini contrattualmente pattuiti tra le parti, bensì alla prassi e alle consuetudini di fatto esistenti tra le queste ultime. Pertanto, non possono essere ritenuti come “effettuati in ritardo” i pagamenti, ancorché eseguiti oltre la scadenza contrattuale, avvenuti in forza di un accordo di fatto tra le parti; in altre parole, se il ritardato pagamento rappresenta una prassi reiterata accettata dalle parti, il pagamento oltre il termine contrattuale è da considerarsi eseguito nei “termini d’uso” e non è, quindi, revocabile.