argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 novembre 2020, depositata in data 17 dicembre 2020, n. 28916, ha affermato che è valida la notifica al debitore del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione eseguita, a norma dell’art. 15, comma 3, l.f., presso la casa comunale, qualora la stessa non possa essere compiuta all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dai pubblici registri o presso la sua sede legale. Il comma 3 dell’art. 15 l.f. rappresenta, infatti, una norma speciale del procedimento prefallimentare ed è, pertanto, da escludersi una sua illegittimità costituzionale.