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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 luglio 2020, depositata in data 22 dicembre 2020, n. 29313, ha chiarito come, a norma dell’art. 31, comma 3, l.f., il curatore, nei giudizi che coinvolgono il fallimento, non possa assumere il ruolo di difensore, a pena di nullità degli atti posti in essere in tale veste. Sussiste, infatti, un’incompatibilità manifesta tra i due ruoli – curatore e difensore del fallimento – tesa ad evitare che il curatore possa rappresentare l’opportunità di agire o resistere in giudizio al solo scopo di lucrare sui compensi spettanti per l’attività difensiva espletata. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la norma de qua deve ritenersi estesa anche al “difensore tecnico” nel processo tributario, ossia anche al dottore commercialista e a tutti gli altri soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica a norma dell’art. 12 del D.lgs. n. 546/1992.