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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 ottobre 2020, depositata in data 9 dicembre 2020, n. 34940, ha chiarito come abbia natura personale la causa di non punibilità di cui all’art. 13 D.lgs. n. 74/2000, che esclude la punibilità per i reati di omesso versamento delle ritenute operate e dell’IVA e di indebita compensazione, qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari – comprese sanzioni amministrative e interessi – siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Pertanto, è tenuto al pagamento delle somme dovute, nei termini esposti dalla norma de qua, esclusivamente colui che era originariamente obbligato al loro versamento, anche se, nelle more, abbia perso la rappresentanza legale della società, e ciò anche in caso di intervenuto fallimento. L’omesso ricorso da parte del curatore alla rottamazione della cartella – conclude la Suprema Corte nel caso di specie – non esclude quindi la riconducibilità all’amministratore della società del reato di omesso versamento delle ritenute operate.