argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 novembre 2020, depositata in data 11 dicembre 2020, n. 28364, ha stabilito che deve riconoscersi la natura prededucibile al credito – da calcolarsi ai sensi dell’art. 1591 c.c. – del locatore per indennità di occupazione maturate successivamente alla risoluzione del contratto a fronte del mancato rilascio dei locali da parte del conduttore ammesso alla procedura di concordato preventivo. Il credito per indennità di occupazione – espone la Suprema Corte – è prededucibile in quanto sorto in occasione della procedura concordataria e riconducibile all’attività propria degli organi della procedura; nel caso di specie, l’occupazione sine titulo dei locali aveva consentito il mantenimento del personale, con possibilità di accedere alla CIGS e conseguente risparmio di oneri, e il ricovero dei beni da liquidare.