argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 23 dicembre 2020, n. 29415, ha affermato che la veridicità delle annotazioni effettuate dalla banca sull’estratto conto si presume anche se tale documento non è stato trasmesso al correntista a mezzo raccomandata o con le altre modalità previste contrattualmente, purché il correntista ne venga comunque a conoscenza e non sollevi specifiche contestazioni. Qualora la banca richieda il pagamento del saldo passivo del conto corrente sulla base dell’estratto conto, il correntista deve replicare con specifiche contestazioni, non valendo generiche eccezioni in ordine alla posizione debitoria.