argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 dicembre 2020, n. 29175, ha ribadito che l’ordinamento dei criteri di riparto della giurisdizione non permette, ai sensi dell’art. 103 Cost., di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una Amministrazione, o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l’adozione del provvedimento illegittimo, deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario; né la giurisdizione ordinaria viene meno per il fatto che la domanda sia in ipotesi stata proposta anche nei confronti dell’ente pubblico, sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l’inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione.