<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

22/01/2021 - Nel caso di cessione d’azienda quanto ceduto deve essere autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione dell’attività

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 574/2020, ha chiarito che, per individuare una cessione di azienda o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario ed è necessario, pertanto, valutare la sussistenza dei predetti elementi essenziali. Nel caso in esame, la cessione è avvenuta in ambito farmaceutico e sono stati ceduti gli Assets significativi per l’esercizio di impresa, tra cui le AIC, ovvero la titolarità dei farmaci, il diritto esclusivo di proprietà, della documentazione scientifica presentata al Ministero della Salute per l’ottenimento delle predette AIC, il marchio, i domini internet ed il magazzino residuo: l’operazione è stata dunque qualificata come cessione di ramo d’azienda con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. b) del Decreto IVA.