Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

22/01/2021 - La sopravvenuta insussistenza di passività ab origine fittizie non rientra tra le sopravvenienze attive

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 novembre 2020, n. 26314, ha preso nuovamente in considerazione la vexata quaestio dell’assoggettamento a tassazione, come sopravvenienza attiva, ex art. 88 D.P.R. 917/1986, dell’originaria insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. La Suprema Corte ha statuito che non rientra tra le sopravvenienze attive l’accertamento sopravvenuto dell’insussistenza originaria di una posta passiva, pure iscritta nel bilancio di un precedente esercizio, in quanto rileva al momento della sua eliminazione per decisione discrezionale del contribuente. È bene rammentare che tale orientamento interpretativo risulta di particolare interesse anche perché di segno contrario ad altra radicata tesi della stessa Corte che, in tema di originaria insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, ha deciso invero per la sussistenza di una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 D.P.R. 917/1986.