argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 7 dicembre 2020, n. 27963, ha cristallizzato un importante principio in tema di sanzioni per infedele dichiarazione e omesso versamento imposte. Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza della Cassazione una società, dopo aver ricevuto un accertamento con irrogazione della sanzione da dichiarazione infedele ed aver attivato il contenzioso contro l’A.d.E. giunto sino in Commissione Tributaria Regionale, si è vista contestare dall’Amministrazione finanziaria, oltre alle sanzioni da dichiarazione infedele, anche le sanzioni da omesso versamento delle imposte che la società avrebbe dovuto versare, qualora la dichiarazione fosse stata presentata correttamente. La Suprema Corte nella sentenza in esame, dopo aver precisato che la fattispecie sanzionatoria relativa all’omesso versamento si configura solo se non si versano le imposte dichiarate, fatto che, generalmente, dà luogo non alla procedura di “accertamento” in senso tecnico ma alla liquidazione automatica della dichiarazione e alla successiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, ha statuito che l’infedeltà dichiarativa «copre non solo la violazione formale dell’infedele dichiarazione, ossia di una dichiarazione errata, recante un importo inferiore a quello realmente dovuto, ma anche il conseguente ed inevitabile mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta, non potendo ovviamente, in tal caso, la parte contribuente provvedere materialmente al versamento dell’importo corretto, atteso che il pagamento corrisponde al dato indicato nella stessa dichiarazione».