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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 1° dicembre 2020, n. 34021, ha ribadito il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato ex art. 9 D.lgs. 74/2000 non si applica laddove il soggetto emittente di fatture per operazioni inesistenti coincida con il soggetto utilizzatore delle stesse. Invero, la concezione unitaria del concorso di persone accolta dall’ordinamento italiano comporta che gli atti compiuti dai singoli sono al contempo considerati propri e comuni anche agli altri partecipanti, sicché ciascuno ne risponde interamente; tale principio è inoltre applicabile anche nell’ipotesi di più reati finalizzati, nel quadro di un piano con articolata distribuzione dei compiti, a un risultato da tutti perseguito. Ne discende che «partecipando il concorrente extraneus paritariamente, secondo i principi del concorso di persone ex art. 110 c.p., alla commissione di ciascuno dei reati oggetto di volontà comune di cui il coautore è il concorrente intraneus [ossia il soggetto che unifica nella propria persona le qualità di emittente e utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti], come per quest’ultimo non è applicabile la deroga all’art. 110 c.p. prevista dell’art. 9, d.lgs. n. 74 del 2000, allo stesso modo tale deroga non vale nemmeno per il secondo, proprio [in] considerazione della natura paritaria della partecipazione a ciascuno dei due illeciti».