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Assonime ha recentemente pubblicato il Caso n. 2/2021 nel quale viene esaminato il Provvedimento del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2019, che rappresenta una delle prime pronunce in ordine al nuovo art. 2086, co. 2, c.c. come inserito dal Codice della Crisi, il quale sancisce l’obbligo per gli amministratori di assicurare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, idonei alla verifica della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare i rimedi per il superamento della crisi. Nel Provvedimento in esame il Tribunale di Milano, constatata la situazione di crisi della società e l’inerzia dell’amministratore unico, ne disponeva la revoca, nominando un amministratore giudiziario. Veniva così confermata la necessità di adottare un sistema di monitoraggio e gestione della crisi interno alla società, sulla base degli obblighi posti in capo agli organi sociali dall’art. 2086 c.c. e del rimedio previsto dall’art. 2409 c.c. Assonime ritiene che tale Sentenza vada attentamente esaminata per le seguenti principali ragioni: in primo luogo, rappresenta una delle prime pronunce che applica il nuovo art. 2086 c.c., così come modificato dal Codice della Crisi, inoltre, costituisce anche la prima applicazione del dovere di denuncia dei sindaci ex art. 2409 c.c. per l’inosservanza da parte degli amministratori dei nuovi obblighi previsti dal medesimo art. 2086 c.c. e, infine, perché permette di svolgere alcune riflessioni sull’efficacia degli strumenti di allerta e prevenzione, in relazione alle misure esterne di allerta previste dal Codice della crisi, che entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2021.