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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 gennaio 2021, n. 366, ha affrontato il tema di una società a responsabilità limitata che, anche in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 2361, co. 2, c.c. può prendere parte ad una c.d. “supersocietà di fatto” con una società in nome collettivo. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, una volta appurato lo stato d’insolvenza di tale supersocietà di fatto, è possibile dichiarare falliti per estensione sia le società che compongono la supersocietà di fatto che i relativi soci illimitatamente responsabili. Infatti, in base ad un’interpretazione estensiva dell’art. 147, comma 5, l.f., è ammissibile il fallimento della supersocietà di fatto, quale fattispecie specificamente costituita da una società irregolare a cui partecipano più società, come pure eventualmente dei relativi soci illimitatamente responsabili, e che viene a emergere in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento di una delle società così coinvolte.