argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: opzione di vendita a consuntivo - patto leonino - nullità
Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 23 luglio 2020, n. 4628, ha affermato che l’opzione di vendita di una partecipazione sociale con corrispettivo predeterminato e comprensivo di quanto versato dal socio titolare dell’opzione medesima in favore della società – importo addirittura superiore all’aumento di capitale eseguito dal socio in questione al momento del suo ingresso – viola in maniera indiretta il divieto di patto leonino, con conseguente nullità ex art. 2265 c.c. Nel caso de quo, un socio di maggioranza di una società a responsabilità limitata sottoscriveva con un socio di minoranza una duplice opzione esercitabile in un tempo definito: un’opzione di acquisto a favore del socio di maggioranza e un’opzione di vendita “a consuntivo” per quello di minoranza. Quest’ultimo esercitava l’opzione nel tempo stabilito in costanza di una delibera di liquidazione volontaria della società; il socio di maggioranza contestava la validità di tale azione essendo un’opzione put a prezzo definito e comprensiva degli esborsi medio tempore. Il Tribunale di Milano – richiamando quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8927/1994 e dallo stesso Tribunale con la Sentenza del 20 marzo 2020 – ha affermato come debbano considerarsi perdite rilevanti ai fini del patto leonino quelle «capaci di intaccare il capitale sociale per oltre 1/3 o addirittura di farlo scendere sotto il minimo legale” in quanto “la responsabilità del socio è limitata al conferimento». Tale istituto giuridico deve leggersi in senso sostanziale e non formale, considerando la struttura del contratto di società e, quindi, la possibilità che dia luogo a nullità per risultati “leonini” diretti e indiretti. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ravvisato come l’operazione consenta l’uscita da parte del socio con un profitto non conforme alla situazione della società, con conseguente disinteresse del socio alla migliore gestione dell’impresa. Inoltre, il meccanismo del prezzo “a consuntivo” rappresenta una garanzia illimitata per il socio di minoranza con violazione dell’art. 1938 c.c., essendo gli esborsi per la ricapitalizzazione ricompresi nel prezzo predeterminato. In conclusione, due sono stati gli elementi che hanno inciso sulla decisione: i) una somma d’ingresso del socio di minoranza inferiore rispetto al prezzo di esercizio dell’opzione, con conseguente mancanza del rischio d’impresa; ii) la crisi della società. Risultano irrilevanti la verifica degli effettivi esborsi e la stipulazione di un’opzione call a favore dell’attore.