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Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 2 dicembre 2020, ha affermato che le modifiche della composizione e della tipologia dell’organo gestorio contrarie alla legge e allo statuto integrano il presupposto del periculum in mora e costituiscono presupposto per l’emissione di provvedimento di sospensione in via cautelare dell’efficacia della delibera assembleare, poiché da ciò potrebbe derivare un pregiudizio per la stabilità della società stessa. Nel caso de quo, una società impugnava ai sensi degli artt. 2479-ter e 2378 c.c. la delibera assembleare di nomina di un nuovo organo amministrativo, ritenendo le modalità contrarie alla legge e allo statuto. La convenuta si opponeva sostenendo di aver proceduto soltanto alla riduzione del numero degli amministratori a causa delle dimissioni del presidente e alla conferma dei membri già in carica. Il Tribunale di Milano – riprendendo quanto stabilito dalla giurisprudenza di merito – ha sottolineato come siano oggetto di sospensione anche le delibere self-executing se parzialmente eseguite e produttive di ulteriori effetti sull’organizzazione della società, trovando quale unico limite la definitiva realizzazione degli effetti della delibera impugnata. Nel caso di specie, i presupposti che devono sussistere per la sospensione della delibera sono il fumus boni iuris e il periculum in mora, tenendo presente che per quest’ultimo l’art. 2378, comma 4 c.c. prevede che sia verificato «[…] il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione […]». Con riguardo al caso specifico, il fumus boni iuris risiede nella violazione dello statuto per ciò che concerne il quorum deliberativo, mentre il periculum in mora nella «compressione permanente del diritto dei soci e della Società ad essere gestiti da un organo amministrativo validamente nominato».