argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: promotore finanziario abusivo - bancarotta fraudolenta - beni posseduti
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 novembre 2020, depositata in data 4 gennaio 2021, n. 155, ha affrontato il tema dell’utilizzo di somme di denaro di clienti da parte di un promotore finanziario abusivo; questi risponde di abusivismo ai sensi dell’art. 166 D. Lgs. n. 58/1998 e, in concorso, di truffa se si verifica un danno in capo ai clienti. Inoltre, se il promotore finanziario abusivo è dichiarato fallito può rispondere per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Suprema Corte chiarisce infatti che la bancarotta distrattiva può riguardare anche i beni non di proprietà dell’imprenditore fallito, nel caso specifico ottenuti dai clienti con la truffa: il patrimonio dell’imprenditore comprende infatti tutti i beni di cui egli ha avuto il possesso.