argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 luglio 2020, depositata in data 4 dicembre 2020, n. 25014, ha chiarito che non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c. al curatore che agisce nella funzione di gestore del patrimonio del fallito. La Suprema Corte afferma che in sede di accertamento del passivo tale eccezione di inopponibilità non è preclusa in caso di inerzia del curatore, ma è rilevabile d’ufficio in quanto nell’accertamento del passivo il curatore rappresenta la massa dei creditori ed è terzo rispetto al fallito.