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Articoli Correlati: fissazione del termine ai sensi dell’art. 161 l.f. - rigetto del reclamo - inammissibilità ricorso straordinario per Cassazione
La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 11 novembre 2020, n. 25445, ha chiarito che non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione il provvedimento della Corte d’Appello che non accoglie il reclamo avverso il decreto del tribunale di fissazione dei termini di cui all’art. 161, ult. comma, l.f.. L’impugnazione per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è preclusa poiché il provvedimento in oggetto non ha il carattere della decisorietà e definitività, ma ha funzione meramente processuale.