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Articoli Correlati: opposizione allo stato passivo - eccezioni del curatore - art. 345 c.p.c.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 novembre 2020, depositata in data 7 dicembre 2020, n. 27940, ha ribadito il principio di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di accertamento del passivo. Nel giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 l.f., non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., con possibilità, pertanto, di sottoporre all’esame del giudice del riesame, che ha cognizione piena, l’enunciazione di nuove eccezioni rispetto a quelle formulate in sede di cognizione sommaria propria del procedimento di verifica del passivo.